
In merito a questo Importante paragrafo del comparto sicurezza del Lavoratore, vi sono a nostro avviso, contrastanti argomentazioni direttamente collegate alla formazione, abbiamo ragione di pensare, che ancora una volta vi è una concomitanza e sovrapposizione di leggi, decreti e norme, che spesso obbligano il datore di lavoro a estenuanti corse, per la formazione, di se stesso, e del proprio personale, con ripetute talvolta a cadenza annuale, comportando un esborso di denari importante per i bilanci aziendali sempre più poveri.
In merito alla formazione collegata all’utilizzo dei defibrillatori DAE nelle Aziende, le cose poi non sono cosi tanto diversi, la legge 8108 del 2008, infatti, obbliga il datore di lavoro alla formazione di Primo Soccorso o meglio denominata con l’acronimo BLS ovvero Basic Life Support, vi è poi una successiva Norma che definirebbe giusto per tutti quelli che debbano prodigarsi per salvare una vita in pericolo, di formare il personale alla Formazione BLSD in capo a tutti i 118 Nazionali completamente dissociata dall’identica formazione per la legge 8108 sopra menzionata, questo porta a una duplice ma pressoché identica formazione del personale.
Crediamo che si debba fare una corretta interpretazione della Legge, delle Norme e dei decreti che disciplinano la questione, per questo fondamentale motivo riteniamo che la formazione obbligatoria per la sicurezza sul Lavoro, oggetto della legge 8108, ottemperi a quanto previsto dalla attuale legge 4 Agosto 2021 n° 116 al suo capitolo Art. 3 che, riportiamo per intero qua sotto, dove alla voce formazione dice che “ l’uso del defibrillatore Semiautomatico è consentito anche a personale non medico o sanitario che abbiano ricevuto una formazione specifica nelle attività di RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE “, e che in assenza di questo, nei casi di sospetto arresto cardiaco, sia comunque consentito a chiunque l’uso del Defibrillatore DAE, in ottemperanza all’art. 54 del codice Penale “ Stato di Necessità”, che garantirebbe la non punibilità di chiunque si sia prodigato per salvare una vita in pericolo.
In Merito alla mancante consonante D presente nel secondo tipo di formazione BLS-D che introdurrebbe la sola appendice che sta ad indicare il Defibrillatore, bene per la assoluta semplicità di collegamento di questi strumenti salvavita a prova di stupidi, la formazione aggiuntiva per gran parte dei casi è già comunque oggetto di menzione e programma anche nei corsi BLS legge 8108, ma che in assenza di questi possono essere organizzati brevi programmi da effettuarsi per grandi gruppi di persone, anche via WEB Meeting nei quali si spiega al personale il tipo specifico di defibrillatore in dotazione nella propria struttura e non un defibrillatore Trainer a caso, come spesso avviene nei corsi formativi.
Art. 3
Legge 4 Agosto 2021 n° 116
Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e’ consentito anche al personale sanitario non medico, nonche’ al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita’ di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e’ comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;